(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. S06 del 15 marzo 2022) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
 
                               Art. 1 
 
        Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022 
 
  1. Alle elezioni comunali del 2022  si  applicano  le  disposizioni
adottate  dallo  Stato  in  relazione  all'evoluzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in materia di: 
    a) durata della votazione; 
    b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonche' altre disposizioni
per garantire il pieno esercizio del diritto  di  voto  da  parte  di
tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della
quarantena o dell'isolamento fiduciario,  o  comunque  a  ogni  altra
misura restrittiva sanitaria correlata  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. 
  2. Nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 28,  comma
1, della legge regionale 5 dicembre 2013,  n.  19  (Disciplina  delle
elezioni comunali e modifiche alla  legge  regionale  n.  28/2007  in
materia di elezioni regionali), il numero  minimo  di  sottoscrizioni
richieste per la presentazione delle  candidature  e'  ridotto  a  un
terzo. 
  3. Nell'anno 2022,  in  caso  di  contemporaneo  svolgimento  delle
elezioni  comunali  e  dei  referendum  abrogativi  nazionali,  trova
applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi  quelli
concernenti  la  composizione  e  il   funzionamento   degli   uffici
elettorali  di  sezione,  la  normativa  statale  che  disciplina  la
contemporaneita'.